Entra in vigore il decreto che disciplina l’utilizzo su strade urbane ed extraurbane: i Comuni perdono la libertà di installare rilevatori di velocità senza accordo con le Prefetture
Su strada si cambia ancora, con l’entrata in vigore dal 12 giugno del decreto autovelox voluto dal ministero delle Infrastrutture nel maggio 2024 e destinato ad imporre nuove regole sull’utilizzo dei dispositivi di rilevazione della velocità. Un norma che si affianca al nuovo Codice della strada, certo, ma che non risolve affatto la situazione di caos in cui sembrano incappati gli autovelox in Italia, con la mancanza di una procedura di omologazione che renda effettivamente valide e utilizzabili le loro misurazioni. In attesa di risposte, il decreto autovelox fissa le distanze minime tra i dispositivi, oltre a paletti essenziali da rispettare nel loro utilizzo.
meno libertà
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Gli autovelox potranno essere installati solo se su un determinato tratto di strada si è registrato un livello di incidenti elevato nei 5 anni precedenti, se la velocità media rilevata è superiore ai limiti consentiti o ancora se esiste una impossibilità documentata a procedere alla contestazione immediata delle infrazioni. I singoli Comuni perderanno la libertà di installare dispositivi senza accordo preventivo con le altre amministrazioni locali del territorio, le Prefetture in primo luogo, e in ogni caso la gestione operativa dei dispositivi dovrà essere totalmente a carico delle forze di polizia, senza possibilità di delega a società esterne.
Le distanze in città
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La distanza minima tra il segnale che ribadisce il limite e il dispositivo non può scendere sotto i 200 metri sulle strade ad alto scorrimento, a 75 metri su tutte le altre. Tra due autovelox non possono intercorrere meno di 500 metri, ovvero 1 km in caso di strada ad alto scorrimento.
Le distanze fuori città
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La riconoscibilità dell’autovelox deve sempre essere rispettata e il dispositivo dovrà essere preceduto dal segnale che impone il limite a non meno di 1 km, mentre tra due dispositivi diversi deve mantenersi una distanza di almeno 3 km sulle strade extraurbane, 1 km su quelle extra urbane a carattere locale. In autostrada la distanza tra due dispositivi non si intende inferiore a 4 km.
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